Voucher, Nuove Norme per i rimborsi.
Il governo italiano, recependo i rilievi della procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea contro lo Stato Italiano, ha emanato, con la Legge 17 luglio 2020 n. 77, variazioni all’art 88-bis del cosiddetto decreto Cura Italia in senso maggiormente favorevole ai consumatori.
La prima innovazione introdotta dalla legge riguarda anzitutto la durata del voucher che passa da dodici a diciotto mesi e tale maggior durata si applica anche ai voucher emessi già prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 77/2020.
Dunque, la durata di tutti i voucher sin qui emessi, nonché quelli che saranno emessi in futuro, da Organizzatori di pacchetti turistici, vettori e strutture ricettive diventa di diciotto mesi (si ritiene che non sia necessaria alcuna comunicazione al Cliente in merito al prolungamento di validità, trattandosi di estensione di validità disposta per legge).
Va precisato che, in base al comma 12 (come modificato dalla Legge 77/2020), il voucher può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro tale termine (dunque, entro i diciotto mesi è sufficiente il servizio sia prenotato, anche se debba essere reso successivamente).
La seconda innovazione riguarda, invece, il rimborso in caso di mancato utilizzo del voucher.
In base al comma 12-bis dell’articolo 88-bis, “decorsi diciotto mesi dall’emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell’importo versato. Limitatamente ai voucher emessi in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall’emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta”.
In allegato la Legge 17 luglio 2020 n. 77.